Tutela delle vittime di violenza e delle persone offese dal reato

Le informazioni contenute nel seguente documento sono rivolte alle vittime di violenza e alle persone offese dal reato. Lo scopo è quello di fornire indicazioni chiare e complete sui relativi diritti e facoltà da poter eventualmente esercitare in modo consapevole.

Informazioni per il riconoscimento del diritto all’indennizzo spettante alle vittime di reati intenzionali violenti

L’art. 19 della legge 19 luglio 2019 n. 69 (G.U. n.173 del 25-07-2019 – entrata in vigore il 09-08-2019) recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” ha apportato modifiche al d.lgs. 9 novembre 2007 n. 204 (G.U. n.261 del 9-11-2007), attuativo della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Secondo il nuovo articolo 1 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 204, la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui risiede il richiedente è autorità di assistenza per il riconoscimento delle indennità di cui trattasi.

Si riporta di seguito il testo completo del citato articolo.

“Art. 1. Autorità di assistenza

1. Allorché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorità di assistenza:

a) dà al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;

c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;

d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.

2. Qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura della Repubblica presso il Tribunale, quale autorità di assistenza, predispone quanto necessario affinché l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.

3. A richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura della Repubblica presso il Tribunale, quale autorità di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima”.

Alla luce della nuova competenza attribuita a questa Procura, si offrono di seguito le informazioni relative ai requisiti e all’iter procedurale per richiedere l’indennizzo previsto dalla Legge n. 122 del 2016 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.

Diritto all’indennizzo

Il diritto all'indennizzo a carico dello Stato è riconosciuto alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale. Sono fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli.

  • Indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima

L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, nonché per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all’art. 583-quinquies del codice penale è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto di cui al D.M. 31 agosto 2017, riportato nella sottostante sezione “Misura dell’indennizzo”.

  • Indennizzo per gli altri delitti

Per gli altri delitti diversi da quelli sopraelencati, l'indennizzo è corrisposto per la sola rifusione delle spese mediche e assistenziali.

Aventi diritto

L’indennizzo è riconosciuto alle vittime di un reato doloso commesso con violenza alla persona.

L'articolo 11, comma 2-bis della l. n. 122/2016 prevede che, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.

Misura dell’indennizzo

Gli importi dell’indennizzo vengono determinati con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La misura dell’indennizzo è stata stabilita per le diverse ipotesi dall’art. 1 del D.M. 31 agosto 2017, avente ad oggetto la “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti” e pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2017, n. 237; il testo è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/10/17A06802/sg ).

Condizioni per l'accesso all'indennizzo

Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 122/2016, l'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

1) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;

2) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

3) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

4) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11;

5) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, tali condizioni devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto.

Domanda di indennizzo

Il procedimento di accesso al beneficio dell’indennizzo è disciplinato dagli artt. 8 e ss. del D.P:R. 19 febbraio 2014 n. 60. Ai sensi dell’art. 9 del citato D.P.R., la domanda per ottenere l’indennizzo deve essere presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata, ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

  1. copia della sentenza di condanna per uno dei reati da cui sorge il diritto all’indennizzo ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
  1. documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
  1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e) (vd. sopra, condizioni per l’accesso all’indennizzo, nn. 3 e 4), nonché sulla qualità di avente diritto;
  1. certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il modello di istanza per ottenere l’indennizzo ai sensi della L. n. 122 del 2016 è disponibile in allegato alla presente scheda.

Autorità interessate

AUTORITÀ DI DECISIONE

  • Ministero dell’Interno;
  • Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

AUTORITÀ DI ASSISTENZA ITALIANA

  • Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui risiede il richiedente.

Per i residenti nel circondario della Procura della Repubblica di Chieti, ulteriori informazioni sono disponibili presso lo Sportello Unico per le Relazioni Esterne dell’Ufficio.

ALLEGATI: