Accesso civico generalizzato
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Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione.
L'istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Ufficio per la relativa riproduzione su supporti materiali.
L'istanza di accesso civico generalizzato deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata, utilizzando l’apposito modulo (scarica il modulo):
- direttamente presso lo “Sportello Unico per le Relazioni Esterne” della Procura di Chieti;
- tramite invio alla PEC dirigente.procura.chieti@giustiziacert.it
Si precisa che l’applicazione dell’istituto in argomento nell’ambito degli uffici giudiziari riguarda atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un’attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale. Esulano, pertanto, dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L’accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisisti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito.
L’Ufficio detentore dei dati, informazioni o documenti richiesti, verifica l’eventuale esistenza di soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche e giuridiche che possano ricevere un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- protezione dei dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).
Se esistono soggetti controinteressati, l’Ufficio è tenuto ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino al momento della presentazione all'eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest'ultimo.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l’Ufficio trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, vengono trasmessi i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, oppure ricorrere al Difensore civico provinciale.
In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia.
- Modulo per Istanza di Accesso Civico Generalizzato
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